Copie delle certificazioni di conformità – requisiti e modalità di autenticazione
|
Quadro generale
Una copia delle certificazioni di conformità (certificato o dichiarazione) può essere richiesta in diverse occasioni: dalle autorità doganali locali all'atto dell'importazione dei prodotti, dalle autorità di sorveglianza del mercato o dai consumatori. Affinché la copia di certificazione possa avere valore legale questa deve essere autenticata con una delle seguenti modalità: 1) Dall'operatore economico intestatario della certificazione in accordo alla GOST R 7.0.97, ovvero, deve recare la dicitura "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE", titolo/mansione, nome e cognome del firmatario, data, timbro e firma. 2) Da un notaio locale (per esenzione IVA dispositivi medici, ecc.)
Autorità doganali della Comunità eurasiatica (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Armenia) L'obbligo di fornitura della copia autenticata della certificazione di conformità all'autorità doganale degli Stati membri dell'Unione eurasiatica è stabilito dalla Decisione della Commissione economica eurasiatica n. 130 del 12/11/2021. In accordo a questa decisione, gli importatori dei prodotti sul territorio dell'Unione eurasiatica, ai fini del loro svincolo doganale, devono allegare alla dichiarazione di importazione (bolletta doganale) la copia autenticata della certificazione di conformità di tali prodotti (ove richiesta). L'autenticazione viene effettuata dal fabbricante dei prodotti o dal suo rappresentante autorizzato stabilito in loco (intestatario della certificazione) con le modalità descritte sopra. La decisione non parla delle copie conformi in cartaceo, quindi è sufficiente fornire una scansione. Le copie autenticate sono richieste solamente per le certificazioni di tipo obbligatorio e non quelle di tipo volontario.
|
Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023 |